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Sez. 1, Sentenza n. 11783 del 21/05/2007 (Rv. 597180 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Appellante - Costituzione - Termine - Decorrenza - Dal perfezionamento della notificazione.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597180-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per "giorno della notificazione", ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)