Sez. 1, Sentenza n. 9546 del 10/07/1995 Ud. (dep. 11/09/1995) Rv. 202423 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudizio d'appello - Divieto di "reformatio in pejus" | Riguarda il dispositivo e non la motivazione - Conseguenze in tema di impugnazione del pubblico ministero.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudizio d'appello - Divieto di "reformatio in pejus"
Il divieto della "reformatio in pejus" riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce anche alla motivazione, potendo il giudice di secondo grado fornire una spiegazione logico-giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero nei motivi di appello. Difatti - poiché ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen. al giudice di secondo grado è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti - deve ritenersi che, una volta investito della cognizione sul punto, il giudice d'appello non sia tenuto in motivazione ad adeguarsi alle argomentazioni prospettate dal P.M. impugnante, ma possa pervenire allo stesso risultato da questi richiesto sulla base di argomentazioni logico-giuridiche diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)