Sez. 6, Sentenza n. 2922 del 25/10/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 220529 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) | Erronea applicazione della disciplina della continuazione da parte del giudice di primo grado - Corretta indicazione del reato più grave, ferma la pena, da parte della Corte di appello - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA)
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il dispositivo e non si riferisce alla motivazione, potendo il giudice della impugnazione rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice "a quo", purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di primo grado erroneamente individuato il reato più grave sul quale operare l'aumento per la continuazione, il giudice di appello aveva rimediato a tale errore, mantenendo peraltro la pena nei limiti fissati dal primo giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)