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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8008 del 30/03/2018 (Rv. 648005 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Rapporto intercorso con società di persone – Recesso per circostanze attribuibili all’agente – Spettanza dell’indennità di cessazione del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648005-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, qualora il rapporto sia intercorso con una società di persone, le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscano alla società stessa la prosecuzione dell'attività, rimanendo, invece, irrilevanti, di per sé, le circostanze riguardanti la persona del socio, sia pur accomandatario, quali età, infermità o malattia, se non determinanti alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, a meno che le predette evenienze non abbiano concorso a determinare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)