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Sez. L, Sentenza n. 20089 del 02/09/2013 (Rv. 628587 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Recesso dell'agente - Spettanza dell'indennità per la cessazione del rapporto - Esclusione - Eccezioni.
Stato
decisa il 2013-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628587-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)