Sez. 2, Sentenza n. 5146 del 03/04/2003 (Rv. 561775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Diritti reali - Azione costitutiva o di accertamento - Deduzione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto - Dimostrazione della inscindibilità della situazione sostanziale dedotta - Difetto - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di diritti reali, la parte che assume la non integrità del contraddittorio non può limitarsi ad allegare la necessità di chiamare in causa un terzo che indichi quale proprietario coinvolto dall'azione costitutiva o di accertamento, ma deve individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza offrendone la dimostrazione - se questa già non risulti dagli atti - che il terzo è titolare dell'unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia, di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe "inutiliter data" se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)