Sez. 3, Sentenza n. 12740 del 18/10/2001 (Rv. 549728 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Eccezione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente - Oggetto - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
La parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere soltanto di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza, documentando, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione, senza, peraltro, che sussista, a suo carico, anche l'onere di dimostrare la esistenza in vita di tali soggetti, la loro residenza, domicilio o dimora abituale (nella specie, la S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal giudice di appello che, decidendo nel merito, aveva ritenuto ininfluente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi a seguito di riassunzione del giudizio per morte di parte convenuta, per avere la parte che aveva eccepito l'incompleta integrazione dei litisconsorti necessari fornito solo l'elenco dei nominativi degli eredi senza indicarne la residenza o il domicilio) .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)