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Sez. 6, Sentenza n. 29908 del 07/06/2018 Cc. (dep. 03/07/2018) Rv. 273438 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Misure cautelari - Ricorso del pubblico ministero avverso l'esclusione di un'aggravante in sede di riesame - Successiva revoca della misura cautelare - Sopravvenuto difetto di interesse - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273438-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del tribunale del riesame al solo fine di veder riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, qualora nelle more del procedimento l'ordinanza cautelare sia stata revocata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse all'impugnazione non può discendere dall'esigenza di procedere alla contestazione dell'aggravante in sede di richiesta di rinvio a giudizio, atteso che la qualificazione giuridica compiuta nella fase cautelare non è in alcun modo vincolante in sede di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)