Sez. 6 - , Sentenza n. 12228 del 30/10/2018 Cc. (dep. 19/03/2019) Rv. 276375 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Richiesta di misura cautelare - Rigetto - Ordinanza di reiezione dell'appello cautelare - Ricorso del pubblico ministero deducente la sola esistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)