Sez. U, Ordinanza n. 3152 del 03/03/2003 (Rv. 560815 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ex art. 1 D.L. n. 487 del 1993 - Controversie relative al rapporto di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario ex art. 6, comma secondo, D.L. cit. - Controversie relative a questioni inerenti il periodo anteriore alla trasformazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 1 D.L. n. 269 del 1994 - Applicabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - privatizzato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ex art. 1, D.L. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 - sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto (art. 6, comma secondo, del cit. D.L. n. 487), che non è esclusa dalla disposizione del sesto comma dell'art. 6, ult. cit., la quale, disponendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale. Inoltre, sull'attribuzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si è verificata detta devoluzione, non hanno inciso né l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (art. 1, comma secondo, D.L. n. 487 del 1993, modificato dall'art. 2, comma ventisettesimo, legge n. 662 del 1996), in quanto al tempo in cui questa è stata perfezionata il rapporto di lavoro era stato già privatizzato, né l'art. 1, D.L. n. 269 del 1994, il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione, poiché detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)