Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9649 del 12/05/2015 (Rv. 635379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Diritto del coniuge separato, anche per colpa o con addebito, alla pensione di reversibilità - Configurabilità - Fondamento - Necessità del requisito della vivenza a carico - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE
La pensione di reversibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non), dovendosi applicare ad entrambe le ipotesi l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato, rispondendo la tutela previdenziale allo scopo di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che detto stato (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) ne sia concreto presupposto e condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 7 CORTE COST., Legge 18/08/1962 num. 1357 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)