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Sez. L, Sentenza n. 11428 del 18/06/2004 (Rv. 573732 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Diritto del coniuge separato, anche per colpa o con addebito, alla pensione di reversibilità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573732-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE

La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 1, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 24 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)