Sez. 6, Sentenza n. 1451 del 19/04/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202325 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Decadenza dal beneficio - Nuova condanna - Cessazione della antigiuridicità del fatto di cui a tale ultima condanna - Rilevanza automatica - Esclusione - Necessità di accertamento a mezzo di procedura di revoca - Sussistenza - Fattispecie: stupefacenti.
Pena - Sospensione condizionale
Il fatto giudicato cessa di fungere da causa determinante la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena solo quando, esperita la procedura di revoca della sentenza, non azionabile d'ufficio, venga accertato che ne è venuto meno la antigiuridicità con conseguente eliminazione degli effetti del giudicato. (Fattispecie nella quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di nuova condanna per violazione della legge degli stupefacenti; avendo il ricorrente dedotto che il secondo fatto per cui era stato condannato non costituiva più reato in quanto lo stupefacente detenuto era destinato all'uso personale, la Cassazione, affermando il principio di cui sopra, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)