Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 20/02/2002 Cc. (dep. 10/04/2002) Rv. 221368 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Revoca di sentenze ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena in altro giudicato - Concessione del beneficio in sede esecutiva - Possibilità - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
In caso di revoca di una o più sentenze di condanna per fatti di cui è cessata l'antigiuridicità, è attribuita al giudice dell'esecuzione, alla luce dei più generali poteri d'intervento a lui riconosciuti dagli artt.671 e 666, comma 5 cod.proc.pen., la competenza a decidere in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale di una pena inflitta con diversa sentenza dal giudice del merito che aveva visto inibita ogni valutazione sul punto a causa della presenza delle condanne successivamente revocate. (Nell'affermare tale principio la Corte ha stabilito che, salva l'ipotesi in cui la sentenza contenga un'espressa e contraria indicazione del giudice del merito, il giudice dell'esecuzione può assumere la deliberazione in ordine all'esistenza dei presupposti normativi e prognostici che sarebbe stata compiuta dal primo giudice in assenza di condanne ostative alla concessione del beneficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)