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Sez. L, Sentenza n. 2215 del 25/02/1995 (Rv. 490728 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Atto di avviamento - Illegittimità dichiarata in primo grado per carenza dei presupposti "ex lege" n. 482 del 1968 - Impugnazione della sentenza solo per l'intangibilità dell'atto amministrativo - Compiti del giudice d'appello - Estensione del proprio esame alle ragioni dell'illegittimità ritenute dal primo giudice ma non censurate in appello - Preclusione.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490728-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Nell'ipotesi in cui la sentenza del pretore, affermativa dell'illegittimità dell'atto di avviamento al lavoro per carenza dei presupposti di cui alla legge n. 482 del 1968, sia stata appellata in base al solo assunto dell'intangibilità dell'atto amministrativo, che il giudice di primo grado non avrebbe perciò potuto disapplicare dichiarandolo illegittimo, il giudice di appello -operando l'effetto devolutivo nei limiti della domanda (d'appello)- deve limitare il proprio esame all'ambito segnato dallo specifico motivo d'impugnazione, restandogli preclusa, per effetto del giudicato interno formatosi al riguardo, la possibilità di estendere il proprio esame alle concrete ragioni d'illegittimità dell'atto, ritenute dal primo giudice e non censurate dall'appellante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)