Sez. L, Sentenza n. 9245 del 01/09/1995 (Rv. 493864 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di primo grado di rigetto - Fatti costitutivi del diritto non esaminati - Giudicato interno - Esclusione - Necessità di esame anche d'ufficio in appello - Sussistenza - Omesso esame - Vizio di motivazione deducibile in cassazione - Configurabilità - Requisito reddituale - Omesso esame in primo grado - Omesso esame in appello - Deduzione in cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
In materia di pensione di inabilità o di assegno per gli invalidi civili, il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto (e non, invece, mera condizione di erogabilità della pensione). La conseguente rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla sua sussistenza, tuttavia, incontra limiti in fase di impugnazione in relazione al contenuto della sentenza di primo grado e all'oggetto dell'atto di appello. Infatti la sentenza di riconoscimento del diritto (implicante il riconoscimento anche del condizionante requisito economico, pur se incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario) non può essere messa in discussione su questo punto - per il formarsi del giudicato interno - se appellata solo con riferimento al requisito sanitario. Nel caso, però, in cui (come nella specie) il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza del requisito sanitario, il giudice d'appello deve verificare anche d'ufficio la sussistenza del requisito reddituale, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda con la sentenza (di riforma di quella di primo grado) di riconoscimento del diritto dedotto in giudizio, tale carenza può essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione quale vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)