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Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 08/08/1990 (Rv. 468666 - 01)

SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE - AMMINISTRATORE - CONCESSIONE A SE STESSO DI UN PRESTITO O COSTITUZIONE DI GARANZIA IN FAVORE DI UN SUO CREDITORE PERSONALE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468666-01

SOCIETÀ - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE - AMMINISTRATORE - CONCESSIONE A SE STESSO DI UN PRESTITO O COSTITUZIONE DI GARANZIA IN FAVORE DI UN SUO CREDITORE PERSONALE - NULLITÀ.*

L'art. 2624 cod. civ., ove considera reato (perseguibile d'ufficio) il comportamento dell'amministratore, che, agendo quale organo della società, conceda a se stesso un prestito, ovvero costituisca garanzia in favore del suo creditore personale, si traduce in un inderogabile divieto di porre in essere detti Atti, i quali, pertanto, se stipulati, esprimono una volontà negoziale "contra legem", e sono conseguentemente affetti da nullità, ai sensi dell'art. 1418 primo comma cod. civ., restando irrilevante che l'altro contraente non sia destinatario di quel precetto. (V 3357/84, mass n 435379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)