Sez. L, Sentenza n. 13058 del 04/12/1991 (Rv. 474895 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Premi d'anzianità -Inclusione - Carattere liberale nell'ipotesi di erogazione "una tantum" - Configurabilità - Esclusione - Possibilità di non erogazione a qualche lavoratore per morte o cessazione del rapporto - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
I premi di anzianità contrattualmente previsti in favore dei dipendenti che abbiano maturato un certo periodo di servizio costituiscono erogazioni aventi natura di retribuzione, nell'accezione del primo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e, per il loro carattere obbligatorio nonché per la non eccezionalità e per la ricorrenza degli eventi cui si collegano, non possono essere compresi tra le gratificazioni o elargizioni a titolo di liberalità che il n. 6 dello stesso articolo esclude dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovendo negarsi il detto carattere di liberalità anche nell'ipotesi di erogazione "una tantum" che, originata da un' autonoma e spontanea determinazione del datore di lavoro, sia successivamente prevista da un accordo aziendale, che ne regoli le modalità di attuazione, e non valendo a far ritenere l'eccezionalità dell'evento (costituito dal raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e perciò predeterminato in via generale) la circostanza che esso, per fatti sopravvenuti (come la morte o la cessazione del rapporto), possa non concretizzarsi per qualche lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)