Sez. L, Sentenza n. 9828 del 10/10/1997 (Rv. 508691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Premi d'anzianità - Inclusione - Carattere liberale nell'ipotesi di erogazione "una tantum" - Configurabilità - Esclusione - Possibilità di non erogazione a qualche lavoratore per morte o cessazione del rapporto - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
I premi di anzianità contrattualmente previsti in favore dei dipendenti che abbiano maturato un certo periodo di servizio costituiscono erogazioni a carattere obbligatorio e non eccezionale e quindi ai fini contributivi fanno parte della retribuzione a norma del primo comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, senza poter essere compresi tra le gratificazioni o elargizioni a titolo di liberalità che il n. 6 del secondo comma dello stesso articolo esclude dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale; il carattere di liberalità non sussiste neanche nell'ipotesi di erogazione "una tantum" che, originata da un'autonoma e spontanea determinazione del datore di lavoro, sia stata successivamente resa obbligatoria da un accordo aziendale, mentre non vale a far ritenere l'eccezionalità dell'evento del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio la circostanza che esso possa non concretizzarsi per qualche lavoratore, a causa della sua morte o cessazione dal servizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)