Sez. 1, Sentenza n. 3918 del 23/04/1987 (Rv. 452771 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INCOMPATIBILITÀ DELL'AGENTE CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INSUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INCOMPATIBILITÀ DELL'AGENTE CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - INSUSSISTENZA.*
Qualora il comune stipuli contratti assicurativi (nella specie, contro i danni e la responsabilità civile) con una società privata, per il tramite di un agente di essa, munito o meno di potere di rappresentanza, deve escludersi la ricorrenza, nei confronti di detto agente, di una situazione d'incompatibilità con la carica di consigliere municipale, sotto il profilo della partecipazione ad un "servizio nell'interesse del comune" (art. 3 n. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154), tenuto conto che tale servizio postula un apporto di tipo lavorativo, una prestazione di opera, o comunque una attività continuativa indirizzata al soddisfacimento di esigenze dell'ente territoriale, e non è pertanto ravvisabile né in relazione alla prestazione della garanzia assicurativa (ancorché in forza di una pluralità di rapporti contrattuali), né in relazione agli interventi dell'agente in Sede di stipulazione e gestione delle relative polizze. (V 327/80, mass n 403713).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)