Sez. L, Sentenza n. 6917 del 08/04/2004 (Rv. 571965 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Temporanea carenza di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, sulla domanda proposta dall'agente nei confronti della impresa di assicurazioni sottoposta alla procedura per la condanna al pagamento di somme relative al rapporto di agenzia, il giudice del lavoro è temporaneamente carente di giurisdizione, spettando al commissario liquidatore di provvedere, in via amministrativa, all'accertamento dei crediti vantati verso la società in liquidazione coatta amministrativa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva esaminato un'eccezione riconvenzionale proposta dall'agente, non avendo formato oggetto di motivo di gravame la sentenza di primo grado per la parte in cui, pur essendo la domanda nei confronti della società temporaneamente improcedibile, aveva deciso anche in ordine al credito vantato dall'agente nei confronti della società stessa, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)