Sez. L, Sentenza n. 15447 del 05/12/2000 (Rv. 542446 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Domande dei lavoratori dipendenti da società sottoposta ad amministrazione straordinaria - Giudice competente - Individuazione - Azioni di accertamento e costitutive - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza - Azioni di condanna - Temporanea improponibilità o improseguibilità sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria deve distinguersi - al pari di quanto accade nelle ipotesi di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa e di dichiarazione di fallimento- tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde nella procedura considerata (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) non opera -a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento- la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)