Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006 (Rv. 591322 - 01)
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - DI LUOGHI | Poteri discrezionali del giudice - Istanza di ispezione giudiziale - Omessa pronuncia - Rigetto implicito - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - DI LUOGHI
In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)