Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 18/03/2000 (Rv. 534888 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Istanze istruttorie non esaminate, neppure implicitamente - Non riproposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinunzia - Presunzione - Configurabilità - Istanza di ispezione giudiziale - Accoglimento - Potere discrezionale del giudice - Conseguenze - Diniego - Omessa motivazione - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE
È presumibile la rinunzia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, né esplicitamente, né implicitamente, e non riformulate all'udienza di precisazione delle conclusioni. D'altro canto, se l'istanza attiene ad una prova rimessa alla discrezionalità del giudice - come l'ispezione giudiziale - il mancato accoglimento della richiesta non è censurabile in sede di legittimità per omessa motivazione, dovendosi dedurre per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)