Sez. U, Sentenza n. 1923 del 14/05/1977 (Rv. 385640 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione e inammissibile quando il ricorso relativo non contenga l'esposizione dei fatti la cui cognizione e necessaria ai fini della decisione della questione di giurisdizione, i quali debbono essere individuati senza che debba farsi riferimento a fonti diverse. (V 1556/67, mass n 328311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)