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Sez. U, Sentenza n. 1556 del 24/06/1967 (Rv. 328311 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA - FUNZIONE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI MOTIVI - MANCANZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328311-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - NATURA - FUNZIONE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI MOTIVI - MANCANZA - AMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione non e un mezzo ordinario o straordinario d'impugnazione, ma una istanza diretta a far precisare quale sia il giudice ordinario o speciale (ovvero se esista un giudice), cui spetti di conoscere di una determinata controversia ne deriva che, in deroga all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., e ammissibile il regolamento di giurisdizione che contenga la sola esposizione dei fatti e non dei motivi per i quali si ritenga che la potestas decidendi spetta ad un organo giurisdizionale piuttosto che ad un altro (ovvero non spetta ad alcun organo giurisdizionale). (Cfr. 789-65 2548-64 2260-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)