Sez. 1, Sentenza n. 8876 del 14/04/2006 (Rv. 590987 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE | Considerazione "atomistica" delle singole clausole - Ammissibilità - Esclusione - Possibilità di interpretazione sulla base del "senso letterale delle parole" - Irrilevanza - Atti amministrativi e atti unilaterali a contenuto patrimoniale - Estensibilità del principio.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE
Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 cod. civ., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti - e, dunque, anche degli atti amministrativi (la cui interpretazione soggiace, nei limiti della compatibilità, alle regole di ermeneutica contrattuale) e degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.) - arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)