Sez. 2, Sentenza n. 2598 del 21/10/1967 (Rv. 329965 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - AZIONE PETITORIA O POSSESSORIA PROPOSTA DA PIU CONDOMINI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ATTORI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - AZIONE PETITORIA O POSSESSORIA PROPOSTA DA PIU CONDOMINI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ATTORI - ESCLUSIONE.*
Nelle azioni promosse da due o piu condomini o compossessori a tutela della proprieta o del possesso della cosa comune, sia che si domandi la semplice reintegrazione possessoria, sia che si chieda la riduzione in pristino della situazione alterata dal convenuto, mediante la demolizione di opere illegittime dal medesimo compiute, non e configurabile una causa inscindibile, che renda necessaria, in fase di gravame, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti attrici, nei cui confronti la sentenza non sia stata impugnata, perche la sentenza consegue piena efficacia nei limiti e per gli effetti della quota di ciascun partecipante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)