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Sez. 2, Sentenza n. 1832 del 21/05/1976 (Rv. 380619 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DEMOLIZIONE - ESECUZIONE - CONDANNA SOLIDALE DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTO DELLA SPESA.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380619-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - OBBLIGO DI DEMOLIZIONE - ESECUZIONE - CONDANNA SOLIDALE DI TUTTI I CONDOMINI - RIPARTO DELLA SPESA.*

In analogia a quanto dispone l'art 1317 cod civ riguardo alle obbligazioni indivisibili - le quali, secondo il precedente art 1316, ricorrono, tra l'altro, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e suscettibile di divisione per sua natura - l'esecuzione dell'Obbligo di demolire talune parti comuni di un edificio condominiale deve essere posto, con la sentenza di condanna, solidalmente a carico di tutti i condomini - litisconsorti necessari - salvo il riparto pro quota della relativa spesa nei rapporti interni tra detti obbligati. (V 4049/74, mass n 372663; (V 3040/69, mass n 342951; (V 2598/67, mass n 329965; (V 2597/67, mass n 329963; (V 1059/66, mass n 322126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)