diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8925 del 01/12/1987 (Rv. 456250 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CARATTERE DECISORIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456250-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CARATTERE DECISORIO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., che può avere ad oggetto ogni provvedimento decisorio idoneo a produrre con forza di giudicato effetti di diritto sostanziale senza che sia previsto altro mezzo di impugnazione, non è ammissibile in ipotesi di pronuncia di natura cautelare, quale il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., che non ha carattere decisorio, ma solo strumentale e provvisorio, essendo destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito ovvero a decadere per effetto della mancata instaurazione, del giudizio di merito, a meno che esso non statuisca in via definitiva su diritti sostanziali controversi, configurandosi in tal caso come sentenza di primo grado, soggetta al gravame ordinario dell'appello. (V 633/84, mass n 432902).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)