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Sez. U, Sentenza n. 3947 del 30/09/1989 (Rv. 463780 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA DIVERSA DA QUELLA EX ARTT. 2652 E 2653 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463780-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA DIVERSA DA QUELLA EX ARTT. 2652 E 2653 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento, con il quale il giudice istruttore, in via cautelare, disponga la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale diversa da quelle previste dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, avendo funzione strumentale e carattere provvisorio, difetta di decisorietà e definitività. (V 8925/87, mass n 456250; (V 7796/87, mass n 455625).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)