Sez. U, Sentenza n. 3947 del 30/09/1989 (Rv. 463780 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA DIVERSA DA QUELLA EX ARTT. 2652 E 2653 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI DOMANDA DIVERSA DA QUELLA EX ARTT. 2652 E 2653 COD. CIV. - PROVVEDIMENTO CAUTELARE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il giudice istruttore, in via cautelare, disponga la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale diversa da quelle previste dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, avendo funzione strumentale e carattere provvisorio, difetta di decisorietà e definitività. (V 8925/87, mass n 456250; (V 7796/87, mass n 455625).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)