Sez. 3, Sentenza n. 3036 del 08/09/1975 (Rv. 377126 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - NECESSITA - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - NECESSITA - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*
La Competenza del giudice, che ha emesso il decreto ingiuntivo a decidere sulla relativa opposizione, ha carattere funzionale e non e suscettibile di spostamenti per ragioni di connessione, intesa questa sia nei piu ampi e generici termini dell'art 40 cod proc civ, sia in quelli specifici di cui all'ipotesi previste dagli artt 34 e seguenti stesso codice. Pertanto, qualora l'opponente abbia proposto anche una domanda riconvenzionale, eccedente la Competenza per valore del giudice che ha emesso il decreto, questi deve scindere il procedimento e rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo invece quella relativa alla opposizione, salvo a disporre, se del caso, la sospensione ai sensi dell'art 295 cod proc civ. (Conf 920/71, mass n 350829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)