diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 920 del 30/03/1971 (Rv. 350829 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350829-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI - NECESSITA - RIMESSIONE DELLA SOLA RICONVENZIONALE AL GIUDICE SUPERIORE - FACOLTATIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SULL'OPPOSIZIONE.*

La Competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo a decidere sulla relativa opposizione ha carattere funzionale e non e suscettibile di spostamenti per ragioni di connessione, intesa questa sia nei piu ampi e generici termini dell'art 40 cod proc civ, sia in quelli specifici di cui alle ipotesi previste dagli artt 34 e seguenti cod proc civ. pertanto, qualora l'opponente abbia proposto anche una domanda riconvenzionale eccedente la Competenza per valore del giudice che ha emesso il decreto, questi deve scindere in due il procedimento e rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo, invece, quella relativa all'opposizione, salvo a disporne, ove del caso, la sospensione ai sensi dell'art 295 cod proc civ. (V 2383'69, mass n 341843' 1933'69, mass n 341089).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)