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Sez. 3, Sentenza n. 251 del 26/01/1968 (Rv. 331158 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA -D'UFFICIO- MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331158-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA -D'UFFICIO- MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito non e vincolato dalle conclusioni della consulenza tecnica e puo discostarsene, ma in tal caso deve esporre, con adeguata motivazione, le ragioni del suo dissenso. Conforme alla sentenza n.1070-66, massima n.322150.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)