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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 20/05/1969 (Rv. 340802 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340802-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice quando dissente dal parere del consulente tecnico ha lo Obbligo di dare adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali e pervenuto a conclusioni diverse. (Conf. 1416-68, mass. N. 333052 251-68, mass. N. 331158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)