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Sez. 1, Sentenza n. 6713 del 09/12/1982 (Rv. 424350 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ANTERIORE AVVERAMENTO DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - UTILE ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE - ESCLUSIVAMENTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424350-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ANTERIORE AVVERAMENTO DI UNA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - UTILE ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE - ESCLUSIVAMENTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*

Il principio, in forza del quale, dopo il fallimento del compratore, il venditore non può proporre domanda di risoluzione, ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore medesimo, in considerazione dell'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento a tutela della "par condicio creditorum", trova applicazione anche nell'analogo caso di domanda diretta a far accertare, sempre con riguardo ad anteriore inadempimento, l'anteriore avveramento di una condizione risolutiva del contratto stesso, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la domanda resta utilmente esperibile solo prima della dichiarazione di fallimento (e sempreché, vertendosi in tema di immobili, sia stata debitamente trascritta). (V 3471/77, mass n 387040; (V 2252/71, mass n 353075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2645, Cod. Civ. art. 2655, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)