Sez. 1, Sentenza n. 185 del 05/01/1995 (Rv. 489579 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Fallimento di uno solo dei promissari acquirenti - Promittente venditore - Diritto di ottenere la risoluzione del contratto preliminare nei confronti della massa - Esclusione - Disciplina ex art. 72, secondo comma. legge fallimentare - Applicabilità - Promittente venditore - Poteri - Risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva espressa - Proposizione dopo la dichiarazione del fallimento - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Anche nella ipotesi di fallimento di uno solo dei promissari acquirenti, l'altro contraente non ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto preliminare nei confronti della massa, atteso che, anche in tale ipotesi l'esecuzione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, legge fallimentare, fino a quando il curatore non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal rapporto, mentre il promittente venditore può soltanto, mettere in mora il curatore, facendogli assegnare un termine, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, terzo comma). Tale principio trova applicazione anche nella ipotesi di dichiarazione, successiva all'apertura della procedura concorsuale, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, perché la stessa "ratio" che osta alla proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale contro il fallimento dell'inadempiente, impedisce che dopo la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo il contraente possa fare accertare, con riferimento ad un inadempimento anteriore, l'avveramento della condizione risolutiva, se la relativa domanda non sia stata proposta prima del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)