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Sez. 2, Sentenza n. 12975 del 23/11/1999 (Rv. 531411 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Edifici ricadenti in zone disciplinate dall' art. 9 D.M. 1444 del 1968 - Proprietario del lastrico posto a distanza minore di dieci metri dal muro divisorio dell' edificio contiguo - Diritto di costruirvi un manufatto finestrato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531411-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il proprietario di un fabbricato esistente in zona di P.R.G. in cui è applicabile la disciplina prevista dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444- che prescrive la distanza non inferiore a dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti - costruisce illegittimamente un manufatto finestrato, posto a distanza di meno di dieci metri dal muro divisorio con il contiguo fabbricato perché in tal modo costringe il vicino a non costruire né in aderenza o appoggio al nuovo manufatto, stante il predetto divieto posto dall'articolo 9, né a distanza minore di dieci metri, se volesse a sua volta realizzare una parete finestrata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 4 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)