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Sez. L, Sentenza n. 5726 del 20/12/1989 (Rv. 464650 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO GIUDIZIALE ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464650-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO GIUDIZIALE ALLA STREGUA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La valutazione, da parte del giudice del merito, della corrispondenza delle mansioni di fatto svolte a quelle contrattualmente previste come proprie di una determinata qualifica è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nonché, quanto alla definizione della categoria contrattuale di riferimento, per violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nella cat. B1 ai sensi del C.C.n.L. del 7 giugno 1976, la S.C. ha giudicato la decisione immune dalle censure suddette, rilevando che l'esplicita previsione contrattuale, nell'esemplificazione della cat. B.1, del preposto ad una squadra di più di cinque operai comporta l'attribuzione allo stesso del corrispondente inquadramento, ma non ne esclude l'attribuzione al capo di una squadra numericamente inferiore ove ricorrano comunque i requisiti definiti dalla declaratoria). (V 5285/87, mass n 453861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)