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Sez. L, Sentenza n. 5285 del 15/06/1987 (Rv. 453861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - PROCEDIMENTO.*

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento spettante ad lavoratore subordinato, il giudice del merito - il cui accertamento è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - deve anzitutto procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie o qualifiche da questo previste, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, quindi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta e, infine, deve porre in rapporto con le previsioni della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine d'individuare le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, della qualifica e del grado tipici di cui al contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza, che aveva riconosciuto al lavoratore la qualifica di consegnatario responsabile di magazzino, inquadrato nel secondo livello ai sensi dell'art. 4 del C.C.n.L. 21 novembre 1973 per i dipendenti di aziende commerciali, in particolare sopravvalutando l'attività consistita nella redazione dei verbali di contestazione e trascurando la posizione di preminenza occupata da altro lavoratore). (V 4289/86, mass n 447057; (V 438/86, mass n 444047; (V 1843/84, mass n 433911; (V 2937/83, mass n 427850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)