Sez. 1, Sentenza n. 3648 del 09/08/1977 (Rv. 387283 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - APPALTO PUBBLICO - NON CORRISPONDENZA TRA IL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE ADOPERATE DAI CONTRAENTI E LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - PREVALENZA DI QUESTA SU QUELLO - ERRORE OSTATIVO O NELLA DICHIARAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - APPALTO PUBBLICO - NON CORRISPONDENZA TRA IL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE ADOPERATE DAI CONTRAENTI E LA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - PREVALENZA DI QUESTA SU QUELLO - ERRORE OSTATIVO O NELLA DICHIARAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 1362 primo comma cod civ, applicabile anche in tema di appalto di opere pubbliche, qualora il senso letterale delle parole usate dai contraenti non corrisponda alla loro comune volonta, come desumibile dalla complessiva interpretazione del negozio, il giudice del merito deve far prevalere quella comune volonta sulla diversa formulazione letterale. Cio non postula che il contratto sia stato impugnato per errore ostativo o nella dichiarazione, ai sensi dello art 1433 cod civ, in quanto tale ipotesi ricorre nel diverso caso in cui la dichiarazione negoziale di una parte sia stata recepita dall'altro contraente nella sua formulazione erronea, e non anche quando sia stata intesa ed accettata nella sua effettiva portata, nonostante l'errore. (V 3540/76, mass n 382294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1433, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)