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Sez. 3, Sentenza n. 3540 del 16/10/1976 (Rv. 382294 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - NON CORRISPONDENZA DEL TESTO DEL CONTRATTO ALLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI PER MERO ERRORE DI TRASCRIZIONE - ERRORE OSTATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382294-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - NON CORRISPONDENZA DEL TESTO DEL CONTRATTO ALLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI PER MERO ERRORE DI TRASCRIZIONE - ERRORE OSTATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi in cui, per errore di trascrizione, il testo del contratto non corrisponde al comune volere delle parti - ancorche siffatta discordanza non emerga prima facie, ma sia accertabile mediante complesse e sottili indagini di carattere logico - non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo (art 1433 cod civ) e non e riconducibile alla normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. In tale ipotesi, infatti, rispetto alla lettera del contratto deve prevalere la reale volonta comune dei contraenti, desumibile dal giudice del merito sulla scorta delle trattative preparatorie e di tutto il materiale probatorio acquisito. (V 89/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)