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Sez. 5, Sentenza n. 9595 del 04/05/1977 Ud. (dep. 02/08/1977) Rv. 136535 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - VELOCITA RELATIVA - ECCESSO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INDICAZIONE PRECISA DELLA VELOCITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI INADEGUATEZZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136535-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - VELOCITA RELATIVA - ECCESSO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INDICAZIONE PRECISA DELLA VELOCITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO DI INADEGUATEZZA - ESTREMI.*

Il giudice di merito nel valutare la adeguatezza della velocita di un veicolo alle condizioni del traffico e della strada, in ossequio al disposto dell'art 102, comma primo, cod strad, non e tenuto a stabilirne con precisione la misura, trattandosi di un concetto di velocita tipicamente relativo: di guisa che e sufficiente che la sentenza dimostri il rapporto di inadeguatezza - cioe l'eccesso di velocita - con la indicazione delle circostanze di fatto che, nella fattispecie concreta, denotino la omessa moderazione della velocita in relazione alle esigenze della sicurezza stradale.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)