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Sez. 2, Sentenza n. 11400 del 25/10/1991 (Rv. 474429 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative già espletate dall'I.A.C.P., a norma dell'art. 95 del d.p.r. n. 616 del 1977 - Decadenza dall'assegnazione - Pronuncia di competenza del Consiglio Comunale.
Stato
decisa il 1991-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474429-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca

A seguito del trasferimento dagli I.A.C.P. ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a norma dell'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il potere già attribuito al Presidente dell'Istituto dall'art. 17 del d.P.R. n. 1635 del 1972 di pronunciare la decadenza dalla assegnazione, compete non al Sindaco, organo monocratico esecutivo, ma al Consiglio comunale, che decide in generale, quale organo investito di potere deliberativo, di tutte le materie proprie della amministrazione comunale, che non siano specificamente attribuite alla Giunta o al Sindaco.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 152, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2839, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)