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Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 17/12/1986 (Rv. 449635 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - CONDOMINIO DELL'IMMOBILE LOCATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449635-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - CONDOMINIO DELL'IMMOBILE LOCATO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITÀ.*

Il condomino dell'immobile locato con contratto soggetto a proroga legale non è legittimato ad agire senza il consenso degli altri condomini contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile comune per la propria urgente ed improrogabile necessità di destinarlo ad uso di abitazione; ne ricorre, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. (Conf 0581/79, mass n 396713; (Conf 4068/74, mass n 372682).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)