diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 581 del 25/01/1979 (Rv. 396713 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396713-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AZIONE DEL CONDOMINO LOCATORE - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - OBBLIGATORIETA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONDOMINI - ESCLUSIONE.*

Il condomino dell'immobile locato con contratto soggetto a proroga legale e legittimato ad agire, col consenso degli altri condomini - da considerare presunto fino a prova contraria - contro il conduttore, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile comune per la urgente ed improrogabile necessita di destinarlo a propria abitazione; ne ricorre, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. (Conf 3949/77, mass n 387647; (Conf 4068/74, mass n 372682; (Conf 3864/57; (Conf 2282/54; (Conf 28/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)