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Sez. L, Sentenza n. 6051 del 17/06/1999 (Rv. 527634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva - Previsione di estinzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Legittimità - Esclusione - Violazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994 n. 71 (di conversione del D.L. primo dicembre 1993 n. 487) - Sussistenza. (Fattispecie in tema di contrattazione collettiva per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane).
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

La clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI - la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva di quaranta anni (senza obbligo di preavviso né di erogazione della corrispondente indennità) - è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. sia per il fatto che non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento (dimissioni, mutuo consenso, ovvero licenziamento nei casi previsti dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), sia perché la clausola si pone in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e Militari dello Stato, la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti dell'Ente Poste con decorrenza dal primo agosto 1994 ad opera dell'art. 6 settimo comma della legge n. 71 del 1994, di conversione del D.L. n. 487 del 1993), il quale, stabilendo il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha conferito il diritto alla permanenza in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile; né le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo possono disporre del diritto così acquisito a rimanere in servizio, in mancanza di uno specifico mandato del titolare ovvero di una sua successiva ratifica.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)