diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4570 del 28/03/2001 (Rv. 545285 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Applicazione del diritto comune del lavoro a seguito della stipulazione del primo contratto collettivo - Clausola contrattuale collettiva - Previsione di automatica estinzione del rapporto di lavoro in contrasto con norme imperative di legge in materia di collocamento a riposo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545285-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, disposta dall'art. 6 del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, ai rapporti stessi si applicano le norme del codice civile e le altre leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, quali l'art. 6, primo comma, della legge n. 407 del 190, e l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 503 del 1992 - applicabili anche ai dipendenti di cui si tratta, dovendosi ritenere ormai esclusa, ai sensi della normativa richiamata, la facoltà, già riconosciuta all'amministrazione postale dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 46 del 1958, di risolvere il rapporto di lavoro al quarantesimo anno di contribuzione - che conferiscono al lavoratore il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento della massima anzianità contributiva, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue che le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi non hanno il potere di disporre di tale diritto del singolo lavoratore senza uno specifico mandato del titolare a disporne ed in difetto di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)