Sez. L, Sentenza n. 662 del 27/02/1976 (Rv. 379311 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - DECORRENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE SUPPLEMENTARE PER IL SERVIZIO MILITARE - DECORRENZA.*
Il diritto supplementare di pensione in forza del servizio militare, attribuito agli iscritti al fondo di previdenza degli autoferrotramvieri e da questo pensionati, si concreta e decorre dal momento in cui si verificano le condizioni di eta o di invalidita necessarie per ottenere la pensione ordinaria, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'agente e stato esonerato dal servizio. (V 1991/72, mass n 359113).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 14, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)