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Sez. L, Sentenza n. 2121 del 11/04/1979 (Rv. 398485 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - INCLUSIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398485-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - INCLUSIONE - REQUISITI.*

La cosiddetta quietanza a saldo rilasciata dal prestatore d'opera per essere idonea ad integrare gli estremi della rinunzia ed avere quindi efficacia ostativa in ordine ad un giudizio diretto a fare valere ulteriori o residui crediti, non deve limitarsi ad una semplice attestazione da parte del lavoratore dell'unilaterale suo convincimento circa l'esattezza degli emolumenti percepiti - mera attestazione, queste, che, se inficiata da errori, e impugnabile indipendentemente dal rispetto del termine di decadenza di cui all'art 2113 cod civ - ma deve avere la natura negoziale propria della rinunzia; deve comportare, cioe, il consapevole e volontario abbandono, da parte del lavoratore interessato ed a favore del proprio datore di lavoro di un diritto specificamente determinato o, almeno, determinabile. (Conf 2200/75, mass n 375984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)